In Gazzetta Ufficiale il nuovo testo sulla sicurezza negli sport invernali

Incidente sciTra le più importanti novità contenute nel D.Lgs n.40 del 28.2.2021 vi è l’assicurazione obbligatoria per gli sciatori.

Tale disposizione da un lato fortemente voluta, dall'altro ampiamente criticata, è stata frutto di un lungo dibattito che alla fine ha visto prevalere la necessità per gli sciatori di una garanzia sul piano risarcitorio in caso di incidenti.

L’elevato numero di sciatori che confluiscono sulle piste da sci ha spinto il Legislatore ad introdurre, all'interno della normativa sulla sicurezza, una specifica disposizione che offra all'utente, la possibilità di un’ampia tutela risarcitoria in caso di sinistri sciistici.

In questo senso l’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.

La normativa in esame contiene un principio mutuato dal Codice della Strada, al quale si inspira la legge sulla sicurezza nelle piste da sci. Infatti anche nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione tra veicoli (art.193 CdS). Aumentano quindi i punti in comune tra le norme che riguardano la sicurezza degli sciatori e quelle che riguardano la circolazione dei veicoli ed in questo senso la disposizione in esame si aggiunge all'obbligo del casco, al principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa ecc….

Al secondo comma dell’art. 30 è invece previsto l’obbligo a carico del gestore di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. E’ espressamente previsto che l’obbligo dell’assicurazione riguardi soltanto lo sci alpino, con esclusione del fondo.Sciatore

Infine, quanto al regime sanzionatorio, è stata espressamente prevista, in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 30 D.L. 40/2021, una sanzione di carattere amministrativo da €100,00 ad € 150,00, oltre al ritiro dello skipass.

Si evidenzia che il suddetto intervento normativo costituisce una vera e propria novità di carattere assoluto, destinata ad avere notevoli effetti nel mondo dello sci. In precedenza la Legge 363/03 prevedeva soltanto l’obbligo a carico del gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore” (art. 4 Legge 363/03). Vi era stato inoltre un tentativo di modificare la normativa nel 2014 limitato però all'obbligo del gestore di mettere a disposizione degli utenti una polizza per responsabilità civile verso terzi (cfr.art. 3 DDL 1367/2014).

 

Avv. Francesco Persio
(Commissione Governativa Riforma Sport)